In Lombardia stop a uffici, cantieri e sport all’aperto 

Divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente. Divieto di assembramento nei luoghi pubblici, fatto salvo il distanziamento (droplet), con ammenda fino a 5mila euro, fermo delle attività dei cantieri edili e sospensione delle attività degli uffici pubblici, delle attività artigianali e degli studi professionali. Sono alcune delle disposizioni di un’ordinanza emessa dalla Regione Lombardia. 

“Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus”, ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo il confronto avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’Anci Lombardia e dell’Upl e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo. L’ordinanza entra in vigore domani e ha effetto, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica, fino al 15 aprile. 

La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del governo, si spiega dalla Regione, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non fanno parte delle filiere essenziali. 

In particolare l’ordinanza prevede la sospensione dell’attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali, la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, delle attività inerenti ai servizi alla persona e la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza. 

Inoltre prevede la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza, gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza. E poi il fermo delle attività nei cantieri edili, ma sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari, la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati e il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente. 

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore. Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.  

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