Congedi e bonus tate: il nuovo dl sul Covid-19 introduce delle misure ‘eccezionali’ per aiutare i genitori nella cura dei figli rimasti a casa a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus. Nel dettaglio in base alle nuove norme, a decorrere dal 5 marzo per lo shutdown dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, ai genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi è riconosciuto il diritto a uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni.
Il congedo è retribuito con una indennità pari al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa. Spetta a genitori con figli di età non superiore a 12 anni. Il limite dei 12 anni di età non si applica ai figli con disabilità. Il congedo, del quale possono usufruire alternativamente o al padre o alla madre per un totale complessivo di 15 giorni appunto, non è riconosciuto se nel nucleo familiare l’altro genitore fruisce di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, indennità di disoccupazione o mobilità, assegno sospensione artigiani). Possono beneficiare del congedo straordinario anche i genitori con figli tra i 12 e i 16 anni ma con indennità azzerata e né contribuzione figurative ma permane il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto. Il diritto ai congedi e il diritto ad astenersi dal lavoro spetta anche ai genitori affidatari.
In alternative al congedo straordinario le famiglie possono anche richiedere il bonus baby sitter fino a 600 euro per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità per le prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo ed entro agosto 2020. Aumentano anche I giorni di permesso retribuiti: una norma del dl estende in tutto a ulteriori 12 i giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile, pari a 18 giornate complessive per i due mesi in questione.